Statuto

STATUTO DELL’ OPERA PELLEGRINAGGI FOULARDS BIANCHI

Art.1 – (Denominazione)

1.Ai sensi dell’art.18 della Costituzione, a norma del Tit. I cap. III art.36 e seguenti del Codice Civile ad ai sensi del Dlgs 117/2017 – Codice del terzo settore è costituita una Associazione con denominazione ” Opera Pellegrinaggi Foulards Bianchi ” – Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – Ente del Terzo Settore.

L’Associazione che agisce nei settori specifici dell’Assistenza Sociale e Socio- Sanitaria, della Assistenza Sanitaria, della Istruzione e della Formazione, ha finalità di solidarietà sociale nei confronti di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari e si configura quale Associazione Religiosa Laicale con personalità giuridica agli effetti civili.

Essa già istituita canonicamente dall’ Autorità Ecclesiastica con Decreto del 21.11.1992 di Mons. Vasco Giuseppe Bertelli, Vescovo di Volterra e costituita il 27.4.1993 quale Associazione privata senza scopo di lucro, presso il notaio dr. Vincenzo Di Caprio del Distretto Notarile di S.Maria Capua Vetere (CE), repertorio n.97411 , raccolta n.15406, si propone come supporto tecnico delle Associazioni Scout AGESCI e MASCI e si ispira ai principi contenuti nella Carta della Comunità Italiana Foulards Blancs.

Art.2 (Sede)

1.L’Associazione elegge la sua sede legale in Reggio Calabria, Via Crisafi n. 5

  1. La sede può essere trasferita in qualsiasi altra località, a seguito di decisione, a maggioranza qualificata, del Consiglio Direttivo, che dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea utile dei soci. Il trasferimento della sede nazionale dell’ Associazione non richiede la modifica dello Statuto.
  2. Il Consiglio Direttivo può istituire altre sedi operative in Italia ed all’ estero.

Art.3- (Oggetto e scopo)

  1. L’ Associazione persegue, senza scopi di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed ha per oggetto:

– La realizzazione di azioni positive per la promozione e l’esercizio dei diritti fondamentali degli ammalati e dei disabili e per il miglioramento della loro qualità di vita – la formazione dei giovani ed in particolare degli scout, per il servizio agli ammalati ed ai disabili.

– la progettazione, realizzazione e gestione di progetti educativi, formazione e di ricerca relativi al mondo della sofferenza (ammalati e disabili -giovani volontari).

– l’organizzazione di pellegrinaggi a Lourdes ed ai Santuari Italiani ed Internazionali riservati a ammalati e disabili, giovani e scout, accompagnatori degli ammalati, associati o partecipanti aderenti ad altre associazioni collegate che svolgono la medesima attività – la realizzazione di un supporto tecnico per le Associazioni dell’AGESCI e del MASCI per la programmazione, la realizzazione e la gestione di una pastorale d’insieme per quanto attiene la catechesi dei pellegrinaggi.

– l’organizzazione di ogni attività attinente agli scopi dello scoutismo

  1. L’ Associazione può svolgere attività diverse secondarie strumentali, individuate con apposito provvedimento del Consiglio Direttivo.

Art.4 (Patrimonio ed entrate)

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

– dai beni mobili e immobili che pervengono all’ associazione a qualsiasi titolo

– dalle quote annuali, versate da tutti i soci

– da elargizioni o donazioni o contributi che pervengono all’ Associazione a qualsiasi titolo da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

  1. Per l’adempimento dei suoi compiti l’associazione dispone delle seguenti entrate:

– Dalle quote annuali versate dai soci

– Dalle quote versate dai partecipanti ai pellegrinaggi

– Da introiti realizzati nello svolgimento della sua attività

– Dai redditi derivanti dal suo patrimonio

– Da donazioni e da qualsiasi altro bene che pervenga all’ Associazione per atti di liberalità

– Da eventuali raccolte pubbliche di fondi, effettuate secondo le norme di legge che le regolano.

  1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all’ atto di adesione della Associazione e la quota annuale dei soci.
  2. I Versamenti ai fondi di donazione dell’Associazione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato e sono a fondo perduto.
  3. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
  4. I proventi derivati da attività produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione; l’assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi che deve comunque essere in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
  5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio sarà destinato ad altri Enti del Terzo Settore, con delibera dell’Assemblea dei soci.

Art.5 (Fondatori, soci, benemeriti dell’Associazione)

Possono essere aderenti tutti i Cittadini Italiani di maggiore età

  1. I Soci si suddividono in:

a) Soci Fondatori: sono coloro che hanno costituito l’O.P.F.B. elencati nell’atto costitutivo

b) Soci Effettivi: sono i titolari o novizi F.B., in regola con le norme della Comunità Italiana Foulards Blancs che abbiano partecipato per almeno tre anni consecutivi ai pellegrinaggi dell’O.P.F.B e facciano domanda di adesione all’O.P.F.B. e ed una volta ammessi partecipino attivamente alla realizzazione dei suoi scopi.

c) Soci Ausiliari: sono tutti gli scout censiti all’AGESCI od al MASCI, che abbiano già pronunciato la promessa scout e che dopo aver partecipato per almeno cinque anni consecutivi ai pellegrinaggi dell’OPFB, facciano domanda di adesione all’ O.P.F.B ed una volta ammessi partecipino attivamente alla realizzazione dei suoi scopi.

d) Soci Aggregati: sono tutti coloro che, pur non essendo scout, dopo aver partecipato per almeno sette anni consecutivi ai pellegrinaggi organizzati dall’ O.P.F.B., facciano domanda di adesione all’ O.P.F.B ed una volta ammessi partecipino attivamente alla realizzazione dei suoi scopi.

e) Soci Benemeriti: sono tutti coloro che per la loro partecipazione alla vita dell’Associazione, sono ritenuti tali con votazione a maggioranza qualificata dell’assemblea.

  1. L’ adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e la partecipazione di tutti soci alla vita associativa non può essere temporanea
  2. L’ adesione all’Associazione, qualunque sia il tipo di qualifica ricoperta (Fondatori, Effettivi, Ausiliari, Benemeriti) comporta per l’associato maggiore di età, purché in regola con il pagamento delle quote annuali, il diritto di voto nell’ Assemblea per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, secondo il principio del voto singolo (art.2532, comma 2 Codice Civile).
  3. Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante dichiarazione di condividere le finalità che l’Associazione si propone e l’impegno ad approvarne ed osservarne gli Statuti e i Regolamenti.
  4. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata accettata. Il diniego deve essere sempre espresso, il Consiglio non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
  5. Chiunque aderisce all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’ Associazione stessa, tale recesso ha efficacia dall’inizio del 2° mese successivo a quello nel quale il consiglio direttivo riceve la notizia della volontà di recesso.
  6. Il mancato censimento annuale all’AGESCI o al MASCI per i soci effettivi ed aggregati e per tutti i soci, la non partecipazione, per tre anni consecutivi, ai pellegrinaggi dell’OPFB, senza giustificato motivo, ritenuto tale con votazione a maggioranza qualificata del Consiglio Direttivo, comporta l’esclusione dall’Associazione.

In presenza di gravi motivi, chiunque partecipi all’ Associazione può essere escluso con delibera del Consiglio Direttivo. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni può ricorrere al Presidente e in tal caso l’efficacia di esclusione è sospesa fino alla pronuncia dello stesso

Art.6 (Durata -Organizzazione)

La durata dell’Associazione è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell’assemblea dei soci.

L’Organizzazione ed il funzionamento dell’Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento approvato dall’ Assemblea dei soci.

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l’Associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23.12.1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 7 (Organi Sociali)

1.Organi dell’Associazione sono: L’ Assemblea, Il Presidente, il Consiglio Direttivo, Il Direttore, l’Assistente Ecclesiastico, il Collegio dei revisori dei conti.

2.a- L’ Assemblea è l’Organo supremo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote annuali, con diritto di voto e di elettorato attivo e passivo, essa è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’ anno per l’approvazione delle attività svolte, del rendiconto economico e finanziario (entro il 31. Marzo dell’anno successivo).

2.b-Essa inoltre provvede alla nomina del Presidente, del Consiglio Direttivo, e del Collegio dei Sindaci, nonché elegge una terna di sacerdoti, tra i quali l’autorità Ecclesiastica competente nomina l’Assistente Ecclesiastico della Associazione.

2.c- Delinea gli indirizzi generali della attività della Associazione

2.d- delibera, con maggioranza qualificata, sulle modifiche del presente statuto, purché siano presenti personalmente o per delega la metà +1 dei soci dell’Associazione.

2.e- approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività dell’Associazione

2.f- delibera sull’eventuale destinazione di utili o avanzi di gestione comunque denominati, con l’obbligo di impiegarli per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

2.g- delibera con maggioranza qualificata e la presenza di metà + 1 dei soci (personalmente o per delega), la proroga della durata dell’Associazione, il suo scioglimento, nonché la liquidazione e la destinazione del suo patrimonio.

2.h – L’Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, o su richiesta del Consiglio Direttivo, o su richiesta di almeno un terzo dei soci o su richiesta del collegio dei sindaci. I soci possono essere presenti personalmente o per delega scritta. Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

3.a Il Presidente ha la rappresentanza dell’Associazione, convoca e presiede l’Assemblea dei soci, partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo, è garante del rispetto dello Statuto e della sua corretta interpretazione da parte dei soci e degli eletti negli organismi dell’Associazione, è organo di appello alle delibere di esclusione dei soci da parte del Consiglio Direttivo, dirime controversie tra i soci e diversità di interpretazione dello Statuto. Per importanti e giustificate motivazioni, può sospendere gli atti del Consiglio Direttivo e rinviarli all’ esame dell’Assemblea dei soci.

Regge l’Associazione in caso di dimissione del Consiglio Direttivo e sino alla convocazione (entro tre mesi) di una nuova assemblea elettiva.

3.b L’ Associazione ove lo ritenga opportuno può nominare un Presidente Onorario che d’accordo con il Presidente può svolgere, specie in organismi internazionali, la funzione di rappresentanza dell’Associazione.

4.a Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove soci. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono sempre rieleggibili.

4.b Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione; nomina nel suo seno la Direzione, composta da un Direttore, da uno o due Vice- Direttori e da un Segretario, nomina il Tesoriere anche tra membri esterni all’ Associazione, purché censito in AGESCI o nel MASCI.

4.c Alle riunioni del Consiglio Direttivo, convocato dal Direttore, partecipano il Presidente, l’Assistente Ecclesiastico, il Tesoriere, che se non consigliere eletto, ha soltanto diritto di voto in merito a problemi amministrativi, i sindaci con facoltà di parola e senza diritto di voto e ove necessario, con diritto di parola e senza diritto di voto, anche altri membri tecnici e i referenti regionali.

5.a Il Direttore rappresenta legalmente l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio e su delibera del Consiglio Direttivo può delegare a terzi anche estranei al consiglio stesso tale rappresentanza. Ha l’uso della firma sociale; è autorizzato a riscuotere da privati e da pubbliche amministrazioni rilasciando quietanze liberatorie, ad effettuare pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, ad intrattenere rapporti di conto corrente con istituti bancari e creditizi e con uffici postali, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo , sorveglia il buon andamento amministrativo dell’Associazione, cura la predisposizione del rendiconto economico e finanziario.

Sostituisce temporaneamente il Presidente in ogni sua attribuzione ove questo sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni, in tal caso le funzioni del Direttore, vengono assunte dal Vicedirettore più anziano di età.

5.b Il vicedirettore o i vicedirettori coadiuvano il Direttore in tutte le sue funzioni, il più anziano di età, lo sostituisce, esclusivamente per la ordinaria amministrazione, ove il Direttore ne sia impedito o nel caso che quest’ultimo assuma le funzioni del Presidente.

Il Segretario del Consiglio, svolge la funzione di verbalizzante delle adunanze dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Cura altresì la tenuta del libro dei verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, il libro degli aderenti all’Associazione ed il protocollo e custodisce il libro dei verbali dei sindaci.

6.a Il tesoriere cura la gestione della cassa dell’Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Direttore, previo assenso del Consiglio Direttivo può delegare allo stesso tesoriere, per le attività del conto corrente bancario e di quello postale, il potere di firma disgiunto.

Viene nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra membri esterni all’Associazione, purché censito in AGESCI o nel MASCI.

7.a Le necessità spirituali e pastorali della Associazione vengono curate da un sacerdote, scelto dall’autorità Ecclesiastica competente nella terna eletta dall’ Assemblea. Per tutta la durata del mandato, fa parte di diritto del Consiglio Direttivo

8.a Il collegio dei Sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

L’incarico di sindaco è incompatibile con quello di consigliere Per la durata della carica, ed il compenso valgono le norme dettate dal presente statuto per i soci dell’Associazione.

Possono essere eletti tra i soci o tra membri esterni all’Associazione, purché censiti nell’AGESCI o nel MASCI.

I Sindaci curano la tenuta del libro delle riunioni dei sindaci, partecipano di diritto alle riunioni dell’Assemblea, del consiglio direttivo, quando vi siano all’ ordine del giorno punti che prevedano l’attività amministrativa contabile dell’Associazione, con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità dell’Associazione e dei relativi libri, danno parere sui bilanci.

9.a È prevista la nomina di un organo di controllo interno, anche monocratico, nel caso in cui su superano i limiti dimensionali fissati dall’ art.11 del DLgs 117/2017

Art.8 (Libri dell’Associazione)

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l’Associazione tiene i libri dei verbali delle riunioni e delle deliberazioni dell’Assemblea, del consiglio direttivo, dei sindaci, nonché il libro degli aderenti all’Associazione.

I suddetti libri possono essere esaminati dagli associati a seguito di richiesta motivata al Consiglio Direttivo.

Art.9 (Esercizi Sociali)

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 28 febbraio di ciascun anno il consiglio direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’ approvazione dell’Assemblea convocata entro il 31. Marzo.

I bilanci sono depositati presso la sede legale dell’Associazione nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione

Art.10 (Avanzi di gestione)

All’Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, con l’obbligo di destinarli alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.11 (Controversie)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto, sarà rimessa in prima istanza al presidente, che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura dando luogo ad arbitrato irrituale. In seconda istanza, ad un arbitro che sarà scelto di comune accordo tra le parti contendenti tra censiti dell’AGESCI o del MASCI, in mancanza di ciò , alla nomina dell’ arbitro provvederà il Segretario Generale del CNPI.

Art.12 (Gratuità delle prestazioni)

Tutte le cariche elettive sono volontarie e gratuite. Ai soci compete solo il rimborso delle spese, regolarmente documentate.

Art.13 (Riferimenti)

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art.14 (Accettazione dello statuto)

Con la sottoscrizione del presente Statuto se ne accettano tutti i suoi punti da parte dei sottoscrittori stessi. Lo stesso vale per i nuovi iscritti per il semplice fatto di essere stati ammessi all’associazione.

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Il Direttore viene delegato a compiere tutte le pratiche e le formalità occorrenti per tutti gli atti relativi alla registrazione del presente Statuto modificato, ed all’ uopo viene espressamente autorizzato ad introdurre da solo nel testo del presente atto quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che fossero eventualmente richieste dalla Direzione Regionale delle Entrate, dagli Uffici addetti al controllo del terzo settore o dal CNPI (Coordinamento Nazionale Pellegrinaggi Italiani).

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Statuto approvato all’Assemblea Straordinaria del 23 Marzo 2019 svolta a Caserta.